Art. 14.

      1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 6, il Consorzio predispone un programma triennale di intervento fissando, d'intesa con il coordinatore generale, le relative priorità, tenuto conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per la necessaria approvazione.